Richiesta di cancellazione automatica dell’ipoteca per i mutui estinti prima del 3/4/2007 (se l’ipoteca non è stata ancora cancellata)
In base all’articolo 13 della legge 40/2007 (comma 8 sexies e seguenti) se si ripaga un mutuo, la banca/finanziaria deve rilasciare al debitore una quietanza da cui risulta la data di estinzione e trasmettere al conservatore la comunicazione di estinzione entro 30 giorni. Il conservatore procede, entro il giorno successivo alla comunicazione, alla cancellazione d’ufficio dell’ipoteca: per fare tutto ciò non è necessaria l’autentica notarile.
Per i mutui estinti prima dell’entrata in vigore del Provvedimento (prima del 3 aprile 2007), la banca deve comunicare alla Conservatoria l’estinzione del mutuo entro 30 giorni dalla richiesta del cliente da farsi con lettera raccomandata a/r. Per i mutui già estinti, al fine di poter usufruire della cancellazione automatica dell’ipoteca, bisogna fare un’esplicita richiesta alla banca. Per gli altri la cancellazione è automatica secondo i termini di cui abbiamo parlato prima.
La Finanziaria 2008 ha esteso questa norma anche ai mutui frazionati (ad esempio quelli stipulato dal costruttore con la banca e poi assegnati quota parte agli acquirenti di immobili in costruzione), riprendendo in pieno le nostre rivendicazioni (in sede di audizione alla Camera dei Deputati il 18 ottobre 2007).
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